IL GOVERNATORE della Banca d'Italia Vista la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; Vista la direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «Testo Unico»). In particolare, visti gli articoli: 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 6, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; 7, comma 2, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera a); 8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 11, comma 1, lettera b), del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata; 11, comma 1-bis, del Testo Unico, che prevede che il gruppo di SIM sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; 12, comma 1, del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto le materie dell'art. 6, comma 1, lettera a), comma 1-bis e comma 2-bis, lettera a), b), c) e g); 12, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM; 12, comma 2, del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia; 12, comma 3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza informativa sui gruppi di SIM; 12, comma 3-bis, del Testo Unico, che prevede che, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia possa impartire disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo di SIM; 12, comma 4, del Testo Unico, secondo cui la Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM l'applicazione delle disposizioni previste nella parte IV, Titolo III, capo II, sezione VI, del Testo Unico; 12, comma 5, del testo unico in materia di vigilanza ispettiva sui gruppi di SIM; Sentita la CONSOB; Emana l'unito Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008. Roma, 24 ottobre 2007 p. Il Governatore: Finocchiaro