IL GOVERNATORE
                        della Banca d'Italia

  Vista  la  direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e al suo esercizio;
  Vista    la    direttiva   2006/49/CE,   relativa   all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
  Visto  il  decreto  legislativo  del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di seguito «Testo Unico»). In particolare, visti gli articoli:
    6,  comma 1,  lettera  a),  del Testo Unico, che attribuisce alla
Banca  d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni
aventi  a  oggetto,  tra  l'altro,  l'adeguatezza  patrimoniale  e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
    6,   comma 1-bis,   del  Testo  Unico,  ai  sensi  del  quale  le
disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma 1, lettera a) prevedono la
possibilita'  di  adottare  sistemi interni di misurazione dei rischi
per    la   determinazione   dei   requisiti   patrimoniali,   previa
autorizzazione   della   Banca   d'Italia,   nonche'   di  utilizzare
valutazioni  del  rischio  di  credito  rilasciate da societa' o enti
esterni;
    7,  comma 2, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia
il potere di emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere
particolare  aventi  a  oggetto  le materie disciplinate nell'art. 6,
comma 1, lettera a);
    8,  comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia
il  potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti
abilitati  la  comunicazione  di  dati e notizie e la trasmissione di
atti  e  documenti  con  le  modalita'  e  nei  termini  dalla stessa
stabiliti;
    11,  comma 1,  lettera  b),  del  Testo Unico, che prevede che la
Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  emani  disposizioni  volte  a
individuare  l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base
consolidata;
    11,  comma 1-bis,  del  Testo Unico, che prevede che il gruppo di
SIM sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
    12,  comma 1,  del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia
impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al
complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto
le   materie   dell'art.   6,  comma 1,  lettera  a),  comma 1-bis  e
comma 2-bis, lettera a), b), c) e g);
    12,  comma 1-bis,  del  Testo  Unico, ai sensi del quale la Banca
d'Italia  individua  le  ipotesi di esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  in  materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi
di SIM;
    12, comma 2, del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un
gruppo  di  SIM  emani  disposizioni  alle  componenti  il gruppo per
l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia;
    12, comma 3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza informativa
sui gruppi di SIM;
    12, comma 3-bis, del Testo Unico, che prevede che, nell'esercizio
della   vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia  possa
impartire  disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo
di SIM;
    12,  comma 4, del Testo Unico, secondo cui la Banca d'Italia puo'
disporre  nei  confronti  dei  soggetti appartenenti al gruppo di SIM
l'applicazione  delle  disposizioni  previste  nella parte IV, Titolo
III, capo II, sezione VI, del Testo Unico;
    12,  comma 5,  del  testo unico in materia di vigilanza ispettiva
sui gruppi di SIM;
  Sentita la CONSOB;

                                Emana

l'unito  Regolamento  in  materia  di disposizioni prudenziali per le
SIM.
  Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
    Roma, 24 ottobre 2007

                                       p. Il Governatore: Finocchiaro