IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 ottobre
1990,  n.  309,  recante  il  testo  unico  delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, di seguito indicato come
«Testo Unico»;
  Tenuto  conto  che il testo unico non contempla norme relative alla
consegna ai pazienti dei medicinali per il trattamento degli stati di
tossicodipendenza  da  oppiacei  da parte delle strutture pubbliche o
private autorizzate presso le quali i pazienti stessi sono in cura;
  Visto l'art. 43, commi 2 e 5 del testo unico, concernente «Obblighi
dei  medici  chirurghi  e  dei  medici veterinari» con cui si vengono
dettate  le  norme relative alla prescrizione dei medicinali inseriti
in tabella II sezione A;
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, regolamento
concernente  la  determinazione dell'organico e delle caratteristiche
organizzative  e  funzionali  dei servizi per la tossicodipendenze da
istituire  presso le unita' sanitarie locali, e in particolare l'art.
3, comma 2;
  Ravvisata  la necessita' di individuare specifiche procedure per la
consegna  dei  medicinali  direttamente  dalle  strutture pubbliche o
private  autorizzate  a  pazienti  individuati  preventivamente dalle
specifiche  figure professionali abilitate, al fine di razionalizzare
il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione;
  Acquisito  il  parere  favorevole  espresso,  ai  sensi del decreto
legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  art.  2,  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;
  Considerato  che  la  prescrizione  di  medicinali  compresi  nella
tabella  II,  sezione A di cui agli articoli 13 e 14 del testo unico,
qualora  utilizzati  nel trattamento degli stati di tossicodipendenza
da  oppiacei,  e'  effettuata  nel  rispetto  del  piano  terapeutico
predisposto  da  una  struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione
A,  per  il  trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei
deve    essere   effettuata   all'interno   del   piano   terapeutico
individualizzato di cui all'art. 43, comma 5 del testo unico.
  2.  Il piano terapeutico, di durata non superiore a novanta giorni,
e'  redatto  in  due  copie, entrambe originali, una delle quali deve
rimanere  presso  il  servizio  di cura mentre l'altra deve essere in
possesso del paziente.
  3.  Nel  corso  di validita' del piano terapeutico, il dosaggio del
medicinale  prescritto  puo' essere modificato ed ogni nuova consegna
e'  subordinata  all'aggiornamento  o  modifica del piano terapeutico
convalidato con la data e la firma di un medico del servizio di cura.
  4.  E'  consentita  la  consegna di medicinali di cui al comma 1 da
parte  del  servizio  di  cura, per una durata non superiore a trenta
giorni, direttamente al paziente, al fine di agevolarne l'aderenza al
trattamento,  in  confezioni  regolarmente  autorizzate.  Nel caso di
persona  minore, il medicinale e' consegnato a chi esercita la patria
potesta'.
  5.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del testo
unico,  e' consentita la consegna dei medicinali di cui al comma 1 ad
un familiare o ad altra persona maggiorenne, munita di delega scritta
del paziente che non puo' recarsi personalmente presso il servizio di
cura.   Tale   impedimento   deve   essere  dimostrato  da  opportuna
certificazione scritta ai sensi delle norme di legge vigenti.
  6.  Il  paziente  o  la  persona  da  lui  delegata  a  ritirare il
medicinale,  deve  firmare  una  dichiarazione  di  presa visione del
foglietto  illustrativo  con la quale si impegna altresi' a custodire
il  medicinale  in  luogo sicuro e non accessibile a minori o persone
ignare dei suoi effetti specifici.