Art. 2.
  1.  La  prescrizione  di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dal
medico,   il   quale   puo'   anche   avvalersi  di  altri  operatori
cointeressati  al  trattamento  del  paziente,  al  fine  di valutare
l'affidabilita' del medesimo e della sua rete di sostegno familiare e
sociale.
  2.  Ai  fini  del  monitoraggio  della  terapia il servizio di cura
adotta  i  controlli  clinici  e  le  valutazioni socio-sanitarie che
ritiene necessari ed opportuni per ogni singolo caso.
  3. Resta invariata la procedura di prescrizione da parte del medico
di  medicina generale, sulla scorta del piano terapeutico redatto dal
servizio  di  cura,  e la dispensazione dei medicinali sostitutivi da
parte delle farmacie.
  4.  Il  paziente  o  la  persona  da lui delegata, e' autorizzato a
trasportare  dalla  sede  di dispensazione al proprio domicilio od al
luogo  di  ordinaria  dimora  per motivi di lavoro, studio od impegni
personali,  i medicinali di cui all'art. 1, comma 1, accompagnati dal
piano terapeutico di cui allo stesso art. 1, comma 1.
  5.  E'  autorizzato,  altresi',  il  trattamento  a  domicilio  del
paziente nei casi previsti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990,
n. 444.
  6.  Le  previsioni  del  presente  decreto  si  applicano  anche ai
pazienti  ospiti  di  comunita'  terapeutiche  in  carico  presso  un
servizio  pubblico  per  la  prevenzione, cura e riabilitazione degli
stati di tossicodipendenza.