Art. 2. 1. La prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dal medico, il quale puo' anche avvalersi di altri operatori cointeressati al trattamento del paziente, al fine di valutare l'affidabilita' del medesimo e della sua rete di sostegno familiare e sociale. 2. Ai fini del monitoraggio della terapia il servizio di cura adotta i controlli clinici e le valutazioni socio-sanitarie che ritiene necessari ed opportuni per ogni singolo caso. 3. Resta invariata la procedura di prescrizione da parte del medico di medicina generale, sulla scorta del piano terapeutico redatto dal servizio di cura, e la dispensazione dei medicinali sostitutivi da parte delle farmacie. 4. Il paziente o la persona da lui delegata, e' autorizzato a trasportare dalla sede di dispensazione al proprio domicilio od al luogo di ordinaria dimora per motivi di lavoro, studio od impegni personali, i medicinali di cui all'art. 1, comma 1, accompagnati dal piano terapeutico di cui allo stesso art. 1, comma 1. 5. E' autorizzato, altresi', il trattamento a domicilio del paziente nei casi previsti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. 6. Le previsioni del presente decreto si applicano anche ai pazienti ospiti di comunita' terapeutiche in carico presso un servizio pubblico per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.