Art. 6.
  1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2007 sono
ammessi  in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di  lavoro  autonomo,  entro  una  quota di 500 unita', lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
contenente   le   qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela.