IL MINISTRO DELLA DIFESA
Viasto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2140, recante
l'approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il
regolamento in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio
militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa datato 16 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242
del 17 ottobre 2003, recante: «Elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita»;
Visto in particolare, l'art. 4, lettera b), dell'elenco annesso al
citato decreto del 2003 che, per il personale in servizio, indica
l'uso di sostanze stupefacenti come causa di non idoneita', mentre
prevede, nel caso di uso occasionale o episodico di sostanze
cannabinoidi, che l'interessato sia dichiarato temporaneamente non
idoneo ai servizi di navigazione aerea ed avviato, su base
volontaria, pena la non idoneita', ad un percorso di recupero sotto
controllo sanitario;
Ravvisata la necessita' di modificare il citato art. 4, lettera b),
nel senso di prevedere che anche l'uso occasionale o episodico di
sostanze cannabinoidi sono causa di permanente non idoneita', in
ragione dell'esigenza di avere adeguate garanzie che il personale
preposto alla navigazione aerea sia in possesso delle occorrenti
condizioni psico-fisiche, avuto riguardo all'intrinseca natura
pericolosa dell'attivita' di volo e alla specificita' e complessita'
dei compiti di istituto da assolvere attraverso l'impiego di sistemi
ed apparati d'arma sempre piu' sofisticati;
Decreta:
Art. 1.
1. La lettera b) dell'art. 4 dell'elenco annesso al decreto del
Ministro della difesa 16 settembre 2003 e' sostituita con la
lettera b) riportata nell'allegato al presente decreto.
Roma, 2 novembre 2007
Il Ministro: Parisi