Art. 10. Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento, ovvero sull'esistenza di controinteressati, il soggetto interessato deve compilare istanza di accesso formale, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso l'ufficio o scaricabile dal sito web dell'Agenzia. 2. Anche al di fuori dei casi innanzi indicati, il soggetto interessato puo' sempre presentare richiesta formale. 3. Ove la domanda sia irregolare, ovvero incompleta, l'Agenzia, entro dieci giorni dalla ricezione, ne da' comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla regolarizzazione della domanda. 4. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati e' tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati anche sulla base degli atti richiamati da quello per cui si chiede l'accesso e appartenenti al medesimo procedimento. 5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede in ordine alla richiesta di accesso.