Art. 10.

                   Procedimento di accesso formale

  1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda
in  via  informale,  ovvero  sorgano  dubbi  sulla legittimazione del
richiedente,  sulla  sua  identita', sui suoi poteri rappresentativi,
sulla  sussistenza  dell'interesse  alla stregua delle informazioni e
delle  documentazioni  fornite,  sull'accessibilita'  del  documento,
ovvero  sull'esistenza  di controinteressati, il soggetto interessato
deve  compilare  istanza  di  accesso formale, utilizzando l'apposita
modulistica,  reperibile  presso l'ufficio o scaricabile dal sito web
dell'Agenzia.
  2.  Anche  al  di  fuori  dei  casi  innanzi  indicati, il soggetto
interessato puo' sempre presentare richiesta formale.
  3.  Ove  la  domanda  sia irregolare, ovvero incompleta, l'Agenzia,
entro   dieci   giorni   dalla   ricezione,   ne   da'  comunicazione
all'interessato.  In tal caso, il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla regolarizzazione della domanda.
  4.   Se   il   responsabile  del  procedimento  individua  soggetti
controinteressati e' tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o per via telematica, per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti
controinteressati  sono  individuati  anche  sulla  base  degli  atti
richiamati  da  quello  per cui si chiede l'accesso e appartenenti al
medesimo procedimento.
  5.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione, i
controinteressati  possono  presentare una motivata opposizione anche
per  via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,
il  responsabile  del  procedimento,  dopo  aver accertato l'avvenuta
ricezione  della  comunicazione, provvede in ordine alla richiesta di
accesso.