Art. 11.

                Accoglimento della domanda di accesso

  1.  L'atto  di  accoglimento  della  domanda  di  accesso  contiene
l'indicazione   dell'unita'  organizzativa,  della  sede  presso  cui
rivolgersi,  degli  orari  di  apertura al pubblico dell'ufficio, del
nominativo  del  responsabile  del  procedimento, nonche' del termine
entro cui l'accesso agli atti puo' essere esercitato.
  2.  L'accesso  agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni
dalla   comunicazione   di   accoglimento  dell'istanza  di  accesso.
Trascorso  detto termine senza che il richiedente abbia preso visione
degli   atti,  per  ottenere  l'accesso  ai  documenti,  deve  essere
presentata una nuova richiesta.
  3.  L'accoglimento  dell'istanza  di  accesso  e' comunicato con le
stesse modalita' della richiesta di accesso.
  4.  L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta
anche  la  facolta'  di  accesso  agli  altri  documenti nello stesso
richiamati  o  appartenenti  al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o quelle previste nel presente regolamento.