Art. 11. Accoglimento della domanda di accesso 1. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'unita' organizzativa, della sede presso cui rivolgersi, degli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, del nominativo del responsabile del procedimento, nonche' del termine entro cui l'accesso agli atti puo' essere esercitato. 2. L'accesso agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia preso visione degli atti, per ottenere l'accesso ai documenti, deve essere presentata una nuova richiesta. 3. L'accoglimento dell'istanza di accesso e' comunicato con le stesse modalita' della richiesta di accesso. 4. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o quelle previste nel presente regolamento.