Art. 14.

  Accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici

  1.  L'accesso  ai  documenti  puo'  essere  esercitato  mediante il
rilascio   delle  copie  su  supporto  elettronico,  in  formato  non
modificabile, previo pagamento dei costi come definiti nel successivo
art. 17 e del rimborso del costo del supporto elettronico.
  2. L'Agenzia si riserva di rilasciare copia degli atti richiesti su
supporto  elettronico  qualora si renda necessario per la quantita' o
la dimensione dei documenti richiesti.