Art. 14. Accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici 1. L'accesso ai documenti puo' essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi come definiti nel successivo art. 17 e del rimborso del costo del supporto elettronico. 2. L'Agenzia si riserva di rilasciare copia degli atti richiesti su supporto elettronico qualora si renda necessario per la quantita' o la dimensione dei documenti richiesti.