Art. 7. Competenze del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di accesso provvede ad istruire il procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalita' previste dal presente regolamento e secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonche' di quelli indicati nei successivi articoli 10, comma 3, e 11, comma 2. 2. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare: a) accerta l'identita' del richiedente; b) verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente; c) valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l'ammissibilita' dell'istanza; d) verifica l'esistenza di eventuali controinteressati; e) cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati; f) adotta le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso.