Art. 7.

            Competenze del responsabile del procedimento

  1. Il responsabile del procedimento di accesso provvede ad istruire
il  procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalita'
previste  dal  presente  regolamento  e secondo l'ordine temporale di
presentazione  delle  richieste,  nel  rispetto  dei  termini  di cui
all'art.  25,  comma 4,  della  legge  n. 241/1990, nonche' di quelli
indicati nei successivi articoli 10, comma 3, e 11, comma 2.
  2. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare:
    a) accerta l'identita' del richiedente;
    b) verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso
da parte del richiedente;
    c) valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale,
l'ammissibilita' dell'istanza;
    d) verifica l'esistenza di eventuali controinteressati;
    e) cura    ogni    comunicazione   con   il   richiedente   e   i
controinteressati;
    f) adotta le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso.