Art. 2.
          Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia
  1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio
di  salvaguardia  sono definite secondo i seguenti criteri, per tener
conto  di  esigenze  tecniche  di  organizzazione  del  servizio e di
contenimento dei costi:
    a)  il  numero  dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei
clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale
sia  sufficientemente  omogeneo  e  comunque  tale  da  garantire  la
copertura dei costi fissi del servizio;
    b)   ciascuna  area  territoriale  comprenda  punti  di  prelievo
appartenenti  ad  una medesima zona oppure comprenda tutti i punti di
prelievo  appartenenti a piu' zone, come definite dal Testo integrato
della  Disciplina  del  mercato  elettrico  approvata con decreto del
Ministro   delle   attivita'   produttive   19 dicembre   2003   come
successivamente modificato e integrato;
    c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo
appartenenti ad una o piu' regioni.
  2.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  del quadro concorrenziale della
vendita   al   dettaglio   di   energia   elettrica,  dell'evoluzione
dell'assetto  di  mercato  e  della numerosita' dei clienti attesi in
regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del
comma 1  possono  essere diverse con riferimento a ciascun periodo di
salvaguardia.
  3.  L'Autorita'  individua le aree territoriali di cui al comma 1 e
definisce  le  modalita',  i  tempi  e  i  criteri  per  la  messa  a
disposizione,    da    parte    degli    esercenti   che   forniscono
transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti partecipanti
alle  procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di
prelievo  e  all'energia  elettrica  prelevata  nei  dodici (12) mesi
precedenti,  aggregando  i clienti serviti nella salvaguardia e per i
quali  non  sia  stato  ancora  comunicato il recesso dal servizio di
salvaguardia  alla  fine  del mese precedente all'effettuazione delle
gare, per gruppi di categorie omogenee.