Art. 3. Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia 1. Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia. 2. L'Autorita', entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra l'altro: a) il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo; b) i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto; c) le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformita' dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare; d) le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio. 3. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, rispetto al quale sono disposti a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata. 4. Acquirente Unico, in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria. 5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale e' svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorita', dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.