Art. 3.
      Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali
     per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia
  1.  Acquirente  Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per
la  selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree
territoriali   individuate   ai   sensi  dell'art.  2,  comma 1,  con
riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
  2.  L'Autorita',  entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalita'
per  l'organizzazione  delle  procedure  concorsuali e stabilisce tra
l'altro:
    a)  il  periodo  nel  quale  devono  essere avviate e concluse le
procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia
con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;
    b)  i  requisiti  minimi  che  i partecipanti devono attestare di
possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali
in  termini  di  competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e
proporzionati al servizio offerto;
    c)  le  garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento
del   servizio   di   salvaguardia  o  svolgimento  dello  stesso  in
difformita'  dalle  disposizioni  previste  che i partecipanti devono
prestare;
    d)   le  condizioni  minime  contrattuali  per  l'erogazione  del
servizio.
  3.  I  partecipanti  alle  procedure  concorsuali devono presentare
offerte  con  riferimento  al  valore  di  un parametro economico, da
sommare  al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa
nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, rispetto al
quale  sono  disposti a erogare il servizio di salvaguardia nell'area
territoriale indicata.
  4.  Acquirente  Unico,  in  esito  alle  procedure  concorsuali  in
ciascuna   area   territoriale,   determina   una   graduatoria   dei
partecipanti  ordinando  le  offerte  secondo  valori  crescenti  del
parametro   offerto  e  individua  quale  esercente  il  servizio  di
salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.
  5.  Nei  casi  in  cui  la  procedura  concorsuale  non consenta di
individuare  un  esercente  il  servizio  di  salvaguardia in un'area
territoriale  ovvero  nei  casi  di mancato assolvimento del servizio
stesso  da  parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti
di   prelievo  dell'area  territoriale  e'  svolto  transitoriamente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dall'Autorita',  dagli  esercenti  il
servizio  di  tutela  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  della legge n.
125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.