Art. 5.
         Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia
  1.  Ai  fini  della  tutela  del  cliente  finale  in  servizio  di
salvaguardia,  ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad erogare
il  servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a
condizioni  non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime
contrattuali di cui all'art. 3.
  2.  L'esercente  la salvaguardia e' tenuto a pubblicare sul proprio
sito internet copia del contratto e delle modalita' di determinazione
delle  condizioni  economiche  applicate nell'ambito del servizio e a
comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento
riferito al medesimo esercente:
    la  data  di  inizio  della fornitura nell'ambito del servizio di
salvaguardia;
    i   riferimenti  necessari  per  l'individuazione  dei  punti  di
prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia;
    le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;
    l'indirizzo  internet  e  i  recapiti  telefonici  cui il cliente
finale puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.