Art. 5. Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia 1. Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3. 2. L'esercente la salvaguardia e' tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalita' di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente: la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia; i riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia; le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio; l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.