Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Gli  esercenti  la  salvaguardia  sono  tenuti  a comunicare ad
Acquirente  Unico  S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo
serviti  nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalita' e
tempi individuati dall'Autorita'.
  2.    Le    imprese    distributrici   comunicano   tempestivamente
all'esercente  interessato le informazioni necessarie per la gestione
del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti
in    salvaguardia   inseriti   nel   contratto   di   dispacciamento
corrispondente al medesimo esercente.
  3.  In  prima  applicazione,  al  fine di assicurare la continuita'
della   fornitura   del  servizio,  i  soggetti  aggiudicatari  delle
procedure  concorsuali  provvedono  all'erogazione  del  servizio  di
salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.
  4.  Ferme  restando disposizioni in materia emanate dall'Autorita',
sono  fatti  salvi  i  crediti vantati dagli esercenti che forniscono
transitoriamente  il  servizio  di  salvaguardia  nei  confronti  dei
clienti  dell'area  territoriale alla data di subentro dell'esercente
aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 novembre 2007
                                                 Il Ministro: Bersani