Art. 5.

        Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie

  1. Le  risorse  finanziarie  di  cui al presente decreto trasferite
alla  regione  Sardegna  sono  iscritte nell'apposito fondo istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.  A  tal  fine,  gli  stanziamenti di competenza dei capitoli
dello  stato  di previsione dei Ministeri interessati sono ridotti di
pari importo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
  2.  Le  risorse  finanziarie  di cui al presente decreto trasferite
alle  province  e  ai  comuni  della  regione  Sardegna sono iscritte
nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli
dello  stato  di previsione dei Ministeri interessati sono ridotti di
pari importo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
  3.   Per   gli   esercizi   successivi   si   provvede  annualmente
all'assegnazione  delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento
finanziario  della  regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.