IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 «Legge Finanziaria 2007»;
  Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
- Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto   l'accordo  in  Conferenza  unificata  dell'11 luglio  2002,
concernente  «Linee  guida  per  rendere  operativo in tempi brevi il
sistema informativo lavoro (SIL)»;
  Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  4-bis,  commi 6-ter e 7 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni
e  integrazioni,  occorre  definire  i  moduli  per  le comunicazioni
obbligatorie    dei   datori   di   lavoro   e   delle   imprese   di
somministrazione,  le  modalita'  di trasferimento dei dati nonche' i
tempi  di  applicazione  con  i  quali  i datori di lavoro pubblici e
privati   debbono  avvalersi  dei  servizi  informatici  dei  servizi
competenti;
  D'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  raggiunta  in  data
30 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «modulo»,  modello in base al quale, ai fini degli adempimenti
degli  obblighi  previsti  dal  presente provvedimento, devono essere
redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
    b) «Unificato  Lav»,  il modulo per le comunicazioni obbligatorie
dei  datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti
pubblici  economici  e  le  pubbliche amministrazioni di cui all'art.
9-bis,  comma 2  della  legge  28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed  integrazioni;  di  cui  all'art. 21, comma 1 della
legge   29 aprile   1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;   all'art.  4-bis,  comma  5  del  decreto  legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
    c) «Unificato  Somm», il modulo per le comunicazioni obbligatorie
delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del
decreto   legislativo   21 aprile   2000,   n.   181,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    d) «Unificato  Urg», il modulo per le comunicazioni di assunzione
effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui
all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    e) «Unificato  VARDatori»,  il  modulo  per  la  comunicazione di
variazione  della  ragione  sociale, del trasferimento d'azienda o di
ramo  di  essa,  di  cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ed
e-quinques   del   decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    f) «servizi  competenti»,  i  servizi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    g) «soggetti  obbligati»,  i  datori  di lavoro privati, gli enti
pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;
    h) «soggetti   abilitati»,  i  soggetti  obbligati  direttamente,
nonche'  gli  organismi  che ai sensi della normativa vigente possono
effettuare  le  comunicazioni  in  loro  nome e per conto, secondo le
modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;
    i) «sede  operativa»,  la  sede  legale  o altra sede individuata
dalle  agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di
cui al presente decreto;
    j) «servizi   informatici»,  le  procedure  applicative  messe  a
disposizione   dai  servizi  competenti  ai  soggetti  abilitati  per
consentire   la  trasmissione  informatica  dei  moduli,  secondo  le
modalita'  stabilite  da  ciascuna  regione  e provincia autonoma, in
conformita'  a  quanto  previsto  al  comma 1-bis  dell'art.  71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed
integrazioni;
    k) «data   certa  di  trasmissione»,  la  data  risultante  dalla
procedura  di  validazione  temporale attestante il giorno e l'ora in
cui  il  modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla
precedente lettera j).