IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Legge Finanziaria 2007»; Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale; Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»; Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato che ai sensi dell'art. 4-bis, commi 6-ter e 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione, le modalita' di trasferimento dei dati nonche' i tempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici e privati debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizi competenti; D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e); b) «Unificato Lav», il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; c) «Unificato Somm», il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; d) «Unificato Urg», il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) «Unificato VARDatori», il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ed e-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; f) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; g) «soggetti obbligati», i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni; h) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati direttamente, nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma; i) «sede operativa», la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto; j) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalita' stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni; k) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera j).