Art. 2.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto definisce gli standard e le regole per la
trasmissione  informatica  delle  comunicazioni  dovute dai datori di
lavoro   pubblici  e  privati  ai  servizi  competenti,  al  fine  di
assicurare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  Sistema Informativo
Lavoro su tutto il territorio nazionale.
  2.  I  servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici
necessari  per  consentire  la  trasmissione  informatica dei moduli,
assicurando  gli  standard  tecnici  minimi  stabiliti  nel  presente
decreto.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle
comunicazioni  di  cui  all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.