Art. 3.
                Adozione dei moduli di comunicazione
  1.  Sono  adottati  i  moduli  «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e
«Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C,
secondo  i  sistemi  di  classificazione  di  cui all'Allegato D e il
formato   di   trasmissione  di  cui  all'allegato  E.  Gli  allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.
  2.  E'  adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per le
comunicazioni  sintetiche  d'urgenza  da  effettuare  entro il giorno
antecedente  ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito con modificazioni dalla legge
28 novembre   1996,  n.  608,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  I  moduli  di  cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro
modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.