Art. 3. Adozione dei moduli di comunicazione 1. Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», e «Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. E' adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.