Art. 4.
                      Modalita' di trasmissione
  1.  I  moduli  di  cui  al precedente art. 3, comma 1 devono essere
trasmessi  esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi
disponibili  dai  servizi  competenti.  I  moduli  trasmessi  con  le
modalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma
scritta  e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
  2.  Per  i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e'
consentita  anche con modalita' diverse, purche' idonee a documentare
la data certa di trasmissione.
  3.  La  trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3,
comma 2  e'  consentita  anche  con la modalita' di cui al successivo
comma 6.
  4.  I  servizi  competenti  rilasciano,  per il tramite dei servizi
informatici,  una  ricevuta  dell'avvenuta  trasmissione indicante la
data  e  l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che
fa  fede,  salvo  prova  di  falso,  per documentare l'adempimento di
legge.
  5.  In  caso  di mancato funzionamento dei servizi informatici, che
non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi
competenti   rilasciano   su   richiesta   degli  interessati  idonea
documentazione attestante l'adempimento.
  6.  Nell'ipotesi  di  cui al comma precedente, i soggetti obbligati
sono  comunque  tenuti  ad  effettuare  una  comunicazione  sintetica
d'urgenza,  utilizzando  il  modulo «Unificato Urg» ad un fax service
messo  a  disposizione  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  o  dalle  regioni;  resta  fermo  l'obbligo  di  invio della
comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile
successivo.
  7.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul
proprio   sito   telematico  www.lavoro.go.it  l'elenco  dei  servizi
informatici.