Art. 5.
                 Pluriefficacia della comunicazione
  Le  comunicazioni  inviate  al  servizio  competente nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  sono  valide  ai fin
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli
enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:
    a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38;
    b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708.