Art. 5. Pluriefficacia della comunicazione Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.