Art. 6.
                 Modalita' di trasferimento dei dati
  1.  Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  181, come sostituito dall'art. 1,
comma  1184  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria
2006,  i  servizi  competenti  trasmettono  al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale le comunicazioni con le modalita' tecniche
indicate  nell'allegato  G,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
  2.  Le  modifiche  all'allegato  tecnico di cui al comma precedente
verranno  sviluppate e rese disponibili secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto
legislativo  7 marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  3.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale inoltra le
predette  comunicazioni  all'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS),  all'Istituto  nazionale per le assicurazioni e infortuni sul
lavoro  (INAIL),  e  alle  altre  forme  previdenziali  sostitutive o
esclusive,  nonche' alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo
(UTG),  nell'ambito  del  sistema  pubblico  di  connettivita'  e nel
rispetto  delle  regole  tecniche  di  sicurezza  di cui all'art. 71,
comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.