Art. 8. Regime transitorio 1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici. 3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del l° dicembre 2008.