Art. 8.
                         Regime transitorio
  1.   I   soggetti  obbligati  e  abilitati  tenuti  ad  inviare  le
comunicazioni  nei  territori  in  cui  non sono ancora disponibili i
servizi  informatici,  adempiono  agli  obblighi per il tramite di un
dominio  messo  a  disposizione  dal  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale.
  2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche
dei  soggetti  obbligati  ed  abilitati,  l'obbligo  di trasmettere i
moduli  esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre
dal  1° marzo  2008.  Fino  a tale data quanto previsto al precedente
art.  5  si  applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite
dei servizi informatici.
  3.  Per  far  fronte  alle  esigenze di bilinguismo della provincia
autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  di cui al comma 2 decorrono
dalla data del l° dicembre 2008.