IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle
attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla
certificazione CE;
Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64051 del
5 novembre 2007 con la quale la societa' Certottica Scarl con sede in
z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento
come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per
la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11
parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme
alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre
2007;
Considerato che la societa' Certottica, soddisfa i requisiti minimi
previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1.
1. La societa' «Certottica Scarl» con sede in Z.I. Villanova
Longarone (Belluno), e' autorizzata al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli
articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di
seguito elencate:
1) dispositivi di protezione per gli occhi;
2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso.