Art. 2.
  1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione  di  cui  al comma precedente sono a carico della
societa' Certottica Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  2.  La  societa' Certottica Scarl e' tenuta ad inviare al Ministero
dello  sviluppo  economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita -  Ispettorato  tecnico  - Ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.