Art. 3.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed  ha  validita'  quinquennale  dalla data di emissione del presente
decreto.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  si  riservano  la verifica della permanenza dei
requisiti  di  cui  alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante   ai   fini  del  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al
comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero
dello  sviluppo  economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita - Ispettorato tecnico Ufficio F2.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  5.  I  decreti interministeriali 10 gennaio 1995, 22 dicembre 1999,
18 luglio   2003   e   23 giugno   2006   relativi   alle  precedenti
autorizzazioni sono abrogati.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2007
                        Il direttore generale
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
              del Ministero delle attivita' produttive
                               Bianchi
                        Il direttore generale
              per la tutela delle condizioni di lavoro
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
                             Battistoni