Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei
requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al
comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita - Ispettorato tecnico Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
5. I decreti interministeriali 10 gennaio 1995, 22 dicembre 1999,
18 luglio 2003 e 23 giugno 2006 relativi alle precedenti
autorizzazioni sono abrogati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
Bianchi
Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni