Art. 2.
Soggetti ammessi alla vendita nei mercati
agricoli di vendita diretta
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui
all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale
amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni competenti;
b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti
agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci
imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attivita' di
manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli
ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel
rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice
civile;
c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di
vendita diretta e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai
soci in caso di societa' agricola e di quelle di cui all'art. 1,
comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi
familiari coadiuvanti, nonche' dal personale dipendente di ciascuna
impresa.
3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme
igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del
Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi
controlli da parte delle autorita' competenti, sono posti in vendita
esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia
di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina
in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di
origine territoriale e dell'impresa produttrice.