Art. 2.
              Soggetti ammessi alla vendita nei mercati
                     agricoli di vendita diretta
  1.  Possono  esercitare  la  vendita  diretta  nei  mercati  di cui
all'art.  1  gli  imprenditori  agricoli  iscritti nel registro delle
imprese  di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
rispettino le seguenti condizioni:
    a) ubicazione   dell'azienda  agricola  nell'ambito  territoriale
amministrativo  della  regione  o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni competenti;
    b) vendita  nei  mercati  agricoli di vendita diretta di prodotti
agricoli  provenienti  dalla  propria azienda o dall'azienda dei soci
imprenditori  agricoli,  anche  ottenuti  a  seguito  di attivita' di
manipolazione  o  trasformazione,  ovvero  anche di prodotti agricoli
ottenuti   nell'ambito  territoriale  di  cui  alla  lettera a),  nel
rispetto  del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice
civile;
    c) possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  4, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2.  L'attivita'  di  vendita  all'interno  dei  mercati agricoli di
vendita  diretta  e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai
soci  in  caso  di  societa'  agricola e di quelle di cui all'art. 1,
comma 1094,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  dai relativi
familiari  coadiuvanti,  nonche' dal personale dipendente di ciascuna
impresa.
  3.  Nei  mercati  agricoli  di  vendita diretta conformi alle norme
igienico-sanitarie   di   cui  al  regolamento  n.  852/2004  CE  del
Parlamento  e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi
controlli  da parte delle autorita' competenti, sono posti in vendita
esclusivamente  prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia
di  igiene  degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina
in  vigore  per  i  singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di
origine territoriale e dell'impresa produttrice.