Art. 3.
                Disciplina amministrativa dei mercati
                     agricoli di vendita diretta
  1.  Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome
di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  vendita  diretta di prodotti
agricoli,  gli  imprenditori  agricoli  che  intendano  esercitare la
vendita  nell'ambito  dei  mercati agricoli di vendita diretta devono
ottemperare  a  quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
  2.  L'esercizio  dell'attivita'  di vendita all'interno dei mercati
agricoli  di  vendita  diretta,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del
decreto  legislativo  n.  228  del  2001,  non  e'  assoggettato alla
disciplina sul commercio.
  3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita'
di  controllo  del  comune  nel  cui  ambito territoriale ha sede. Il
comune  accerta  il  rispetto  dei  regolamenti  comunali  in materia
nonche'   delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  e  del
disciplinare  di  mercato  di  cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di
piu'  violazioni,  commesse  anche in tempi diversi, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione.