Art. 3.
Disciplina amministrativa dei mercati
agricoli di vendita diretta
1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti
agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la
vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono
ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
2. L'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno dei mercati
agricoli di vendita diretta, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 228 del 2001, non e' assoggettato alla
disciplina sul commercio.
3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita'
di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il
comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia
nonche' delle disposizioni di cui al presente decreto e del
disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di
piu' violazioni, commesse anche in tempi diversi, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione.