Art. 4.
             Modalita' di vendita dei prodotti agricoli
  1.  All'interno  dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso
l'esercizio dell'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli da
parte   degli   imprenditori   agricoli   nel  rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
  2.  All'interno  dei  mercati  agricoli  di vendita diretta possono
essere  realizzate  attivita'  culturali,  didattiche  e dimostrative
legate  ai  prodotti  alimentari,  tradizionali  ed  artigianali  del
territorio  rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi
con altri mercati autorizzati.
  3.  I  comuni  istituiscono  o  autorizzano  i  mercati agricoli di
vendita  diretta  sulla base di un disciplinare di mercato che regoli
le  modalita'  di  vendita,  finalizzato  alla  valorizzazione  della
tipicita'  e  della  provenienza  dei  prodotti  medesimi  e ne danno
comunicazione  agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
  4.  I  comuni  favoriscono  la  fruibilita' dei mercati agricoli di
vendita  diretta  anche mediante la possibilita', per altri operatori
commerciali,  di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il
Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  -
attraverso  forme  di  collaborazione  con l'A.N.C.I. - provvede alla
realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica
ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa  con  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano,  effettua  un  monitoraggio  annuale  dei mercati di vendita
diretta  dei  prodotti agricoli autorizzati e delle attivita' in essi
svolte.
  6.  L'attuazione  del  presente decreto non comporta, in ogni caso,
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio
delle   relative   funzioni  e'  operato  nell'ambito  delle  vigenti
disponibilita' di bilancio.
  Il  presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2007
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 237