Art. 2.
                     Conferimento dell'autonomia
  1. L'autonomia di cui all'art. 1 e' conferita ai centri, articolati
in   reti   territoriali,   nell'ambito   dei  piani  provinciali  di
dimensionamento  della rete scolastica definiti secondo i criteri e i
parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di
cui  all'art.  3,  con  il  riconoscimento  di  un  proprio organico,
distinto  da  quello  degli  ordinari percorsi scolastici, nei limiti
delle  autonomie  scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle
disponibilita'  complessive degli organici del personale della scuola
determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima
applicazione  del  presente  decreto si fa riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
  2.   Nei   piani  provinciali  di  dimensionamento  previsti  dalla
normativa  vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalita'
ivi  indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle
istituzioni   scolastiche  dai  comuni  e  dalle  province,  la  sede
principale  del  centro  e  le  altre sedi, che ne compongono la rete
territoriale,  ove  si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo
restando  che  il  funzionamento  delle  sedi puo' essere regolato da
specifici accordi tra enti locali nell'ambito della programmazione di
cui all'art. 1, comma 2.
  3.   Il   conferimento   dell'autonomia   ai   centri  si  realizza
progressivamente,  a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  nel
rispetto  delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e
nella   prospettiva   di   una   piena  riorganizzazione  dei  centri
territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
  4.  Nelle  province  con  un  flusso  di  utenti  sottodimensionato
rispetto  ai  parametri  stabiliti,  la  riorganizzazione  dei centri
territoriali  permanenti  per  l'istruzione  degli adulti e dei corsi
serali  puo' essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di
quanto previsto all'art. 1, comma 2.