Art. 3.
                          Utenza dei centri
  1.  Allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione
alla  popolazione  adulta,  anche  immigrata, l'utenza dei centri, in
relazione  agli  ordinamenti  scolastici vigenti, e' costituita dagli
adulti iscritti ai percorsi per:
    a) il  conseguimento  del  livello di istruzione corrispondente a
quello  previsto  dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola
primaria  nonche'  per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione;
    b) il   recupero   dei  saperi  e  delle  competenze  finalizzate
all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di
istruzione  di  cui  all'art.  1,  comma 622,  della legge n. 296 del
27 dicembre 2006;
    c) il   conseguimento   del   diploma  di  istruzione  secondaria
superiore;
    d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei
saperi  e  delle  competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di
istruzione  e  al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria
superiore;
    e) la  conoscenza  della lingua italiana da parte degli immigrati
per la loro integrazione linguistica e sociale.
  2.  L'utenza  di  cui  al  comma 1 comprende anche i giovani di cui
all'art.  4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1,
lettere a), b), e).