Art. 3. Utenza dei centri 1. Allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, e' costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per: a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonche' per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore; e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale. 2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).