Art. 4. Iscrizioni 1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai centri possono iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. 3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. 4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione. 5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.