Art. 4.
                             Iscrizioni
  1.  Per  la  frequenza  dei  percorsi  di  cui all'art. 3, comma 1,
lettere a)  e b), ai centri possono iscriversi tutti gli adulti privi
del   livello   di   istruzione   corrispondente  a  quello  previsto
dall'ordinamento  vigente  a  conclusione della scuola primaria o del
titolo  di  studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non
hanno   adempiuto  all'obbligo  di  istruzione  di  cui  all'art.  1,
comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
  2.  Per  la  frequenza  dei  percorsi  di  cui all'art. 3, comma 1,
lettera c)   ai  centri  possono  iscriversi  tutti  gli  adulti  che
intendono  conseguire  un  titolo  di  studio conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superiore.
  3.  Possono  iscriversi  ai  percorsi  di  cui all'art. 3, comma 1,
lettera d)  tutti  gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e
le  competenze  riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e
al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.
  4.  Per  la  frequenza  dei  percorsi  di  cui all'art. 3, comma 1,
lettera e)  ai  centri  possono iscriversi tutti gli adulti stranieri
presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in
materia di immigrazione.
  5.  Ai  fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
di  favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione,
ai  centri  possono  iscriversi  anche coloro che abbiano compiuto il
sedicesimo  anno  di  eta'  e che non siano in possesso del titolo di
studio  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione e/o non abbiano
adempiuto all'obbligo di istruzione.