Art. 5.
                 Autonomia didattica e organizzativa
  1.  Per  l'organizzazione  didattica  dei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti riferimenti:
    per  i  percorsi  di  cui  alle  lettere a)  e b), le indicazioni
contenute  nel  documento  allegato al decreto ministeriale 31 luglio
2007  e  quelle  contenute  nel  documento  allegato  al  decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione  del 22 agosto 2007, n. 139 sui
saperi  e  le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri
assumono  i  medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua
italiana,  anche  per  l'organizzazione  dei  percorsi  di  cui  alla
lettera e);
    per  i  percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute
nei  regolamenti  di  cui  al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226,  art.  12,  comma 5,  nonche',  per  gli  istituti tecnici e gli
istituti  professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla
legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter.
  2.  Al  fine  di  personalizzare  l'offerta  formativa  secondo  le
esigenze  della  propria  utenza,  i  centri  possono  programmare le
proprie  attivita'  didattiche anche in tempi diversi da quelli degli
ordinari  percorsi  scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi
di lavoro del personale del comparto scuola.
  3.   I  centri  assicurano  la  piena  integrazione  delle  persone
diversamente   abili  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia.
  4.  I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza
ministeriale   sugli   scrutini  ed  esami  per  quanto  riguarda  la
valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.