Art. 5. Autonomia didattica e organizzativa 1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti riferimenti: per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e); per i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonche', per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter. 2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i centri possono programmare le proprie attivita' didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola. 3. I centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 4. I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.