Art. 6. Ampliamento dell'offerta formativa 1. I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, i centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.