Art. 6.
                 Ampliamento dell'offerta formativa
  1.  I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della
loro  autonomia  secondo  quanto  previsto dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  275/1999,  nel rispetto delle competenze delle
regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi
con  gli  enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e privati, con
particolare  riferimento  alle  strutture formative accreditate dalle
regioni.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i centri possono ricorrere, nei
limiti   delle   risorse   allo   scopo  disponibili,  a  prestazioni
professionali  e  a  contratti di prestazione d'opera, secondo quanto
previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto scuola.