Art. 9.
                       Disciplina transitoria
  1.  In  fase  di  prima  applicazione  del presente decreto, e fino
all'entrata   in   vigore  dei  regolamenti  richiamati  all'art.  5,
l'organico  dei  centri  ha  carattere funzionale ed e' riferito alle
esigenze  relative  all'attuazione  dell'obbligo di istruzione di cui
alla  legge  n.  296/2006,  art.  1,  comma 622, all'alfabetizzazione
funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze
riferiti    all'adempimento   dell'obbligo   di   istruzione   e   al
conseguimento  di  un  titolo  di  istruzione  secondaria  superiore,
nonche'  all'apprendimento  della  lingua  italiana  da  parte  degli
immigrati.
  2. L'organico di cui al comma 1 e' costituito, di regola, da gruppi
di  dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza
dei  percorsi  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettere a), b), d), e),
ferma  restando la necessita' di rapportare le quantita' ad effettive
e  documentate  esigenze,  valutate  anche  rispetto  alla stabilita'
dell'utenza.
  3.  I  gruppi  di  docenti di cui al comma 2 sono, di regola, cosi'
determinati:
    * due  docenti  di  scuola primaria, forniti della competenza per
l'insegnamento di una lingua straniera;
    * quattro  docenti  di  scuola secondaria di primo grado: due per
l'area  linguistica,  di  cui  uno  per  l'insegnamento  della lingua
inglese;  uno  per  l'area  matematico/scientifica;  uno  per  l'area
tecnologica;
    * quattro  docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per
ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla
legge  n.  296/2006,  art.  1,  comma 622,  in  materia  di  saperi e
competenze relativi all'obbligo di istruzione.
  4.  La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione
e' rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle
necessita' derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorita'
della   programmazione   dell'offerta  formativa  regionale  e  delle
indicazioni  espresse  dal  Collegio  dei  docenti, e' attribuita nei
limiti  delle  disponibilita'  esistenti  e delle specifiche esigenze
accertate   dal   competente   ufficio   scolastico   regionale,  con
riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2.
  5.  I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori
per  facilitare  e  sostenere  il  conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  superiore  da  parte  degli utenti adulti dei
centri   medesimi,   valorizzando   a   tal  fine  le  esperienze  di
collaborazione in rete gia' realizzate a livello territoriale.
  6.  Per  il  personale  amministrativo  e  ausiliario necessario al
funzionamento  dei  centri,  sempre  nei  limiti delle disponibilita'
esistenti,  si  fa  riferimento agli indici previsti per gli istituti
comprensivi  o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento
di corsi serali.
  7.  La  composizione  a  carattere  transitorio dell'organico sara'
rideterminata  al  momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti
dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 25 ottobre 2007
                                                 Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153