Art. 9. Disciplina transitoria 1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed e' riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonche' all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati. 2. L'organico di cui al comma 1 e' costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), ferma restando la necessita' di rapportare le quantita' ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilita' dell'utenza. 3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, cosi' determinati: * due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera; * quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica; * quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione. 4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione e' rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessita' derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorita' della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, e' attribuita nei limiti delle disponibilita' esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2. 5. I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete gia' realizzate a livello territoriale. 6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle disponibilita' esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali. 7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sara' rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2007 Il Ministro: Fioroni Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153