Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Lo studio di settore TD13U, approvato in evoluzione con il presente decreto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, e' oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ed e' utilizzabile esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione del predetto studio di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.