Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1.  Lo  studio  di  settore  TD13U,  approvato in evoluzione con il
presente   decreto,  per  il  solo  periodo  d'imposta  in  corso  al
31 dicembre  2006,  e'  oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia
delle Entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli
Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  per  la  selezione  delle
posizioni  soggettive  da  sottoporre  a  controllo  con le ordinarie
metodologie.
  2.  I  contribuenti  che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano
ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1996,  n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione
di  quelli  previsti  dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non
inferiore  a  quello risultante dall'applicazione del predetto studio
di   settore,  non  sono  assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi
dell'art.  10  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, sulla base dei
maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.