Art. 3.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  l'annotazione  separata,  se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.