Art. 5.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione  di  quelli  previsti  dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo.
  2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1,
lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione
degli  importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 4
del  decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti
l'esercizio   dell'attivita'   anche   se  non  dedotti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi.
  3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.