Art. 2.

             Indicatori di rilevazione della produzione

  1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1
sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per
generi,   con  riferimento  a  ciascuna  singola  rappresentazione  o
esecuzione  di  cui  la fondazione e' intestataria quale titolare del
sistema  di  emissione  SIAE o organizzatore per soggetti terzi nelle
seguenti misure:
    a) per  il  genere lirica, che sara' eseguito da un numero di non
meno  di quarantacinque professori d'orchestra salvo il caso di opere
con  numero inferiore prescritto in partitura, punti 10 per la lirica
con  impiego di oltre cento elementi in scena ed in buca orchestrale,
punti 6,5 per la lirica con impiego fino a cento elementi in scena ed
in buca orchestrale;
    b) per il genere balletto, punti 4 per il balletto con orchestra,
punti   2  per  il  balletto  con  musica  registrata.  Il  punteggio
attribuito  al  balletto  con  orchestra  o  con musica registrata e'
ulteriormente   aumentato   di  un  punto,  per  le  rappresentazioni
effettuate  con  il  proprio  corpo di ballo stabile o utilizzando il
corpo di ballo di altre fondazioni;
    c) per   il  genere  concertistica,  punti  2,5  per  i  concerti
sinfonico-corali,   punti   2   per  i  concerti  sinfonici.  Per  le
manifestazioni   costituite   da   opere   in  forma  di  concerto  o
semiscenica,  il  corrispondente punteggio e' ridotto alla meta'; per
le  manifestazioni  costituite  da  abbinamento di attivita' anche di
genere  diverso, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 50 per
cento  di  quello  previsto per l'attivita' corrispondente sino ad un
massimo  di  due  per  manifestazione,  con  attribuzione dei punti o
frazioni di punto al corrispondente genere.
  2. Per   l'attivita'  del  genere  concertistica  della  Fondazione
accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1
sono   aumentati  del  50  per  cento.  I  punteggi  attribuiti  alle
manifestazioni  effettuate  dalla  Fondazione  arena  di  Verona sono
ridotti della meta'.
  3.  A  decorrere  dalla  ripartizione  afferente  l'anno  2010, gli
indicatori  di rilevazione della produzione di cui al comma 1, quanto
alla  rilevazione  dei  programmi  di  attivita'  offerta da ciascuna
Fondazione, sono integrati nelle seguenti misure:
    a) per il genere lirica, punti 11 per lirica con impiego di oltre
centocinquanta elementi in scena ed in buca orchestrale;
    b) per  il  genere  balletto,  punti  5,5  per  il  balletto  con
orchestra e numero di tersicorei non inferiore a quarantacinque.
  4. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, e' ammessa, per
non  piu'  del  20  per cento di ciascun genere, la produzione svolta
presso  altri  organismi ospitanti intestatari dei relativi bordero'.
Nel  caso  di  produzione  svolta  presso  altri organismi ospitanti,
l'effettuazione  puo'  essere  comprovata  dalle  fondazioni mediante
acquisizione   di   copia  del  documento  rilasciato  dalla  SIAE  e
trasmissione  all'amministrazione  vigilante di una dichiarazione del
legale   rappresentante   dell'organismo   ospitante,   in  forma  di
autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato
per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.