Art. 2. Indicatori di rilevazione della produzione 1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione di cui la fondazione e' intestataria quale titolare del sistema di emissione SIAE o organizzatore per soggetti terzi nelle seguenti misure: a) per il genere lirica, che sara' eseguito da un numero di non meno di quarantacinque professori d'orchestra salvo il caso di opere con numero inferiore prescritto in partitura, punti 10 per la lirica con impiego di oltre cento elementi in scena ed in buca orchestrale, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a cento elementi in scena ed in buca orchestrale; b) per il genere balletto, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata e' ulteriormente aumentato di un punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; c) per il genere concertistica, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto o semiscenica, il corrispondente punteggio e' ridotto alla meta'; per le manifestazioni costituite da abbinamento di attivita' anche di genere diverso, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 50 per cento di quello previsto per l'attivita' corrispondente sino ad un massimo di due per manifestazione, con attribuzione dei punti o frazioni di punto al corrispondente genere. 2. Per l'attivita' del genere concertistica della Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione arena di Verona sono ridotti della meta'. 3. A decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione della produzione di cui al comma 1, quanto alla rilevazione dei programmi di attivita' offerta da ciascuna Fondazione, sono integrati nelle seguenti misure: a) per il genere lirica, punti 11 per lirica con impiego di oltre centocinquanta elementi in scena ed in buca orchestrale; b) per il genere balletto, punti 5,5 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a quarantacinque. 4. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, e' ammessa, per non piu' del 20 per cento di ciascun genere, la produzione svolta presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi bordero'. Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione puo' essere comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e trasmissione all'amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo ospitante, in forma di autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.