Art. 3. Riparto delle quote 1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativa alla considerazione dei costi degli organici funzionali, e' ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale di ogni singola fondazione ed il valore totale dei minimi tabellari degli organici. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo determina il valore di costo attribuibile alle figure professionali previste negli organici funzionali prive di contratto nazionale di lavoro. 2. La prima frazione di cui all'art. 1, comma 1, let-tera b), pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' ripartita in base alle percentuali ricavate dai rapporti tra il punteggio complessivo dell'attivita' dell'ultimo anno consuntivato da ciascuna fondazione ed il valore dei costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni del direttore generale per lo spettacolo dal vivo. 3. La seconda frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' ripartita, in percentuale, a favore delle sole fondazioni che risultino avere conseguito un valore positivo nella variazione tra i rapporti registrati negli ultimi due esercizi consuntivati, da ciascuna fondazione, tra ricavi da biglietteria e costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni del direttore generale per lo spettacolo dal vivo. Qualora nessuna fondazione consegua un valore positivo, l'importo della frazione di sub-quota e' destinata alla valutazione degli elementi qualitativi di cui al comma 5. 4. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), relativa alla considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' offerta da ciascuna fondazione nell'anno cui afferisce la ripartizione, e' ripartita in base a percentuali distinte per genere lirica, genere balletto e genere concertistica, ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attivita' a pagamento, come specificata dall'art. 2, realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici per genere delle fondazioni. 5. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), relativa alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attivita' proposta, e' ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, che determina un giudizio, espresso in punteggio percentuale attribuito a ciascuna fondazione concorrente, prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto, alla direzione artistica, all'entita' e varieta' della produzione e dei titoli offerti, nonche' ai seguenti elementi: a) inserimento nei programmi annuali di attivita' artistica di opere di compositori nazionali; b) coordinamento della propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, e realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori; c) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere e al loro eventuale allestimento in prima assoluta nell'anno considerato; d) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; e) misura delle facilitazioni e dell'offerta di biglietti per famiglie, giovani, disabili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni liricosinfoniche», in materia di promozione del pubblico; f) spazio riservato alla musica e al repertorio contemporaneo, alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione del linguaggio; g) numero di prove programmate; h) allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione; i) attivita' collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettivita'; l) adeguatezza del cartellone di attivita' alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.