Art. 3.

                         Riparto delle quote

  1. La  sub-quota  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativa
alla considerazione dei costi degli organici funzionali, e' ripartita
in  base  alle  percentuali  ricavate  dal rapporto tra il valore dei
minimi  tabellari dell'organico funzionale di ogni singola fondazione
ed il valore totale dei minimi tabellari degli organici. Il direttore
generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo determina il valore di costo
attribuibile   alle  figure  professionali  previste  negli  organici
funzionali prive di contratto nazionale di lavoro.
  2.  La prima frazione di cui all'art. 1, comma 1, let-tera b), pari
al   2  per  cento  della  sub-quota  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
lettera a),  e'  ripartita  in  base  alle  percentuali  ricavate dai
rapporti tra il punteggio complessivo dell'attivita' dell'ultimo anno
consuntivato  da  ciascuna  fondazione  ed il valore dei costi totali
della  produzione,  sottratti  quelli  non riferibili alla produzione
calcolata  ai  sensi  dell'art.  2,  secondo  le  determinazioni  del
direttore generale per lo spettacolo dal vivo.
  3. La seconda frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari
al   2  per  cento  della  sub-quota  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
lettera a),  e'  ripartita,  in  percentuale,  a  favore  delle  sole
fondazioni  che  risultino  avere conseguito un valore positivo nella
variazione  tra  i  rapporti  registrati  negli  ultimi  due esercizi
consuntivati,  da  ciascuna  fondazione, tra ricavi da biglietteria e
costi  totali  della produzione, sottratti quelli non riferibili alla
produzione  calcolata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni
del  direttore  generale  per lo spettacolo dal vivo. Qualora nessuna
fondazione  consegua  un valore positivo, l'importo della frazione di
sub-quota e' destinata alla valutazione degli elementi qualitativi di
cui al comma 5.
  4.  La  sub-quota  di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), relativa
alla  considerazione  dei costi di produzione derivanti dai programmi
di  attivita'  offerta da ciascuna fondazione nell'anno cui afferisce
la  ripartizione,  e'  ripartita  in  base a percentuali distinte per
genere  lirica,  genere balletto e genere concertistica, ricavate dal
rapporto  tra  il  numero  dei punti dell'attivita' a pagamento, come
specificata dall'art. 2, realizzati da ciascuna fondazione e la somma
totale  dei  punti ottenuti sommando i dati numerici per genere delle
fondazioni.
  5.  La  sub-quota  di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), relativa
alla  valutazione degli elementi qualitativi dell'attivita' proposta,
e'  ripartita  su  parere della Commissione consultiva per la musica,
che   determina   un  giudizio,  espresso  in  punteggio  percentuale
attribuito  a  ciascuna  fondazione  concorrente, prioritariamente in
merito   alla   validita'  artistica  del  progetto,  alla  direzione
artistica,  all'entita'  e  varieta'  della  produzione  e dei titoli
offerti, nonche' ai seguenti elementi:
    a) inserimento  nei  programmi  annuali di attivita' artistica di
opere di compositori nazionali;
    b) coordinamento della propria attivita' con quella di altri enti
operanti  nel  settore  delle esecuzioni musicali, e realizzazione di
coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori;
    c) incentivazione   della   produzione  musicale  nazionale,  nel
rispetto  dei  principi  comunitari,  con  particolare  riguardo alla
committenza  di nuove opere e al loro eventuale allestimento in prima
assoluta nell'anno considerato;
    d) previsione  di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da
parte di studenti e lavoratori;
    e) misura  delle  facilitazioni  e  dell'offerta di biglietti per
famiglie,   giovani,   disabili,   di  cui  all'art.  4  del  decreto
ministeriale   28 febbraio   2006   «Disposizioni   in   materia   di
coordinamento  delle  fondazioni  liricosinfoniche»,  in  materia  di
promozione del pubblico;
    f) spazio  riservato  alla  musica e al repertorio contemporaneo,
alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione del linguaggio;
    g) numero di prove programmate;
    h) allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da
quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;
    i) attivita' collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico
scolastico   e   universitario   e   quelle   volte  alla  formazione
professionale   dei   quadri   ed   alla  educazione  musicale  della
collettivita';
    l) adeguatezza del cartellone di attivita' alla domanda, anche in
relazione all'offerta degli esercizi precedenti.