Art. 4.

                     Partecipazione dei privati

  1. All'atto della partecipazione dei soggetti privati approvata con
il  procedimento  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo, sulla
quota del fondo spettante alla singola fondazione in base al presente
decreto,  e' operata una riduzione nella misura del 5 per cento della
somma  complessivamente  ottenuta  dalla  medesima  fondazione, quale
apporto  al  patrimonio  e  contributo  alla  gestione,  da parte dei
soggetti privati diversi dai partecipanti pubblici obbligatori di cui
all'art.  12,  comma 2,  del  decreto  legislativo.  La  riduzione e'
operata  in  somme  identiche  per  ciascuno  degli anni del triennio
successivo a quello di adozione della deliberazione di cui all'art. 6
del decreto legislativo.
  2.  Gli  importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del
comma 1  sono  destinati al sostegno delle altre attivita' musicali e
di  danza,  destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile
1985, n. 163.