Art. 4. Partecipazione dei privati 1. All'atto della partecipazione dei soggetti privati approvata con il procedimento di cui all'art. 8 del decreto legislativo, sulla quota del fondo spettante alla singola fondazione in base al presente decreto, e' operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione, da parte dei soggetti privati diversi dai partecipanti pubblici obbligatori di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo. La riduzione e' operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione della deliberazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo. 2. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 1 sono destinati al sostegno delle altre attivita' musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.