Art. 5.

                     Procedimento di erogazione

  1. Le  fondazioni  sono  tenute  a comunicare, entro il termine del
1° settembre   dell'anno   precedente   quello   cui   afferisce   la
ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale
approvato,  i  valori della produzione, la sintesi dell'attivita' con
indicazione   dei   generi   della   produzione   e   delle   singole
rappresentazioni   e   esecuzioni.   Il  direttore  generale  per  lo
spettacolo  dal  vivo puo' richiedere l'invio della documentazione di
cui al presente decreto anche per via telematica.
  2. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, determinato il
riparto  in  valori  percentuali delle sub-quote e frazioni, ai sensi
dell'art.  3,  sulla  base degli elementi e dei dati comunicati dalle
fondazioni,   provvede  ad  acquisire  il  parere  della  Commissione
consultiva  per  la  musica.  Le  fondazioni  sono altresi' tenute ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  1° novembre  dell'anno
precedente   quello   cui  afferisce  la  ripartizione,  i  programmi
analitici  dell'attivita',  pena  la  decadenza  dal  riparto  di cui
all'art. 3, comma 5.
  3.  Il  contributo e' erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo
diversa  disposizione  di legge. La prima rata, pari all'80 per cento
della  quota del fondo spettante alla fondazione, e' erogata entro il
28 febbraio  dell'anno  di  riferimento;  la  seconda rata e' erogata
entro il 31 ottobre del medesimo anno.
  4.  L'erogazione della prima rata e' subordinata alla presentazione
del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  riferimento  e  di
dichiarazione   relativa   all'attivita'   effettivamente  realizzata
nell'anno  precedente, distinta per generi della produzione e singole
rappresentazioni  ed  esecuzioni,  come  considerati  dall'art.  2  e
valutati in sede di riparto. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni
presentano  il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno
dell'anno   successivo,   accompagnato  da  una  relazione  analitica
sull'attivita'  svolta,  con diretto riscontro e riferimento a quanto
previamente  dichiarato  nei programmi analitici di attivita' in sede
di  riparto,  ed  in  particolare  a quanto previsto dall'art. 17 del
decreto legislativo.
  5.  L'accertamento,  a mezzo della dichiarazione di cui al comma 4,
di  attivita' annuale inferiori a quelle valutate per ogni fondazione
in sede di riparto, comporta riduzione della quota di cui all'art. 3,
comma 4,  in  misura  doppia  rispetto  alla percentuale di flessione
dell'attivita',  senza  possibilita'  di  compensazione  di punti per
generi.  Gli  importi  derivanti dalla riduzione della quota ai sensi
del  presente  comma sono  ripartiti  tra  le altre fondazioni se non
soggette a riduzione nell'ambito del medesimo genere di attivita'. La
variazione   sostanziale  di  elementi  artistici  dei  programmi  di
attivita'  valutati  in sede di riparto e' sottoposta nuovamente alla
Commissione  consultiva  competente  ai  fini  della conferma o della
variazione della sub-quota di contributo di cui all'art. 3, comma 5.