Art. 5. Procedimento di erogazione 1. Le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attivita' con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo puo' richiedere l'invio della documentazione di cui al presente decreto anche per via telematica. 2. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote e frazioni, ai sensi dell'art. 3, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il parere della Commissione consultiva per la musica. Le fondazioni sono altresi' tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 1° novembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, i programmi analitici dell'attivita', pena la decadenza dal riparto di cui all'art. 3, comma 5. 3. Il contributo e' erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, e' erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata e' erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. 4. L'erogazione della prima rata e' subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attivita' effettivamente realizzata nell'anno precedente, distinta per generi della produzione e singole rappresentazioni ed esecuzioni, come considerati dall'art. 2 e valutati in sede di riparto. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione analitica sull'attivita' svolta, con diretto riscontro e riferimento a quanto previamente dichiarato nei programmi analitici di attivita' in sede di riparto, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo. 5. L'accertamento, a mezzo della dichiarazione di cui al comma 4, di attivita' annuale inferiori a quelle valutate per ogni fondazione in sede di riparto, comporta riduzione della quota di cui all'art. 3, comma 4, in misura doppia rispetto alla percentuale di flessione dell'attivita', senza possibilita' di compensazione di punti per generi. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del presente comma sono ripartiti tra le altre fondazioni se non soggette a riduzione nell'ambito del medesimo genere di attivita'. La variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita' valutati in sede di riparto e' sottoposta nuovamente alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione della sub-quota di contributo di cui all'art. 3, comma 5.