Art. 6. Disposizioni finali 1. Non sono riconosciuti i costi artistici per cantanti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, ivi compresi quelli per le compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo, qualora essi eccedano la misura del 15 per cento dei costi della produzione. In tal caso, il contributo assegnato viene decurtato dell'importo eccedente, ferma restando l'applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche». I costi artistici sono comunque omnicomprensivi. Roma, 29 ottobre 2007 Il Ministro: Rutelli Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 177