Art. 6.

                         Disposizioni finali

  1. Non  sono riconosciuti i costi artistici per cantanti, direttori
d'orchestra,  registi,  scenografi,  costumisti,  lighting designers,
assistenti  alla regia, alle scene ed ai costumi, ivi compresi quelli
per le compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo, qualora essi
eccedano  la  misura  del 15 per cento dei costi della produzione. In
tal  caso,  il  contributo  assegnato  viene  decurtato  dell'importo
eccedente,  ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  6 del decreto
ministeriale   28 febbraio   2006   «Disposizioni   in   materia   di
coordinamento  delle fondazioni lirico-sinfoniche». I costi artistici
sono comunque omnicomprensivi.
    Roma, 29 ottobre 2007

                                                 Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 177