Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed
UK18U,  approvati  con  il  presente decreto, applicabili per il solo
periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2006, sono oggetto di
monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche
della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della
legge  8 maggio  1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per
la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con
le ordinarie metodologie.
  2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2006 dichiarano
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   di  ammontare  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione   dei   predetti   studi   di   settore   non  sono
assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi  dell'art. 10 della legge
8 maggio  1998,  n.  146,  sulla  base dei maggiori compensi o ricavi
determinati  a seguito della applicazione degli studi che, al termine
della   fase   di   monitoraggio,   saranno   oggetto  di  definitiva
approvazione entro il 31 marzo 2008.
  3.  Gli  studi  elencati  nel comma 1 del presente decreto verranno
approvati  con  carattere  definitivo  sulla  base  del  monitoraggio
effettuato   utilizzando   i   dati  comunicati  con  i  modelli  per
l'applicazione  degli  studi di settore relativi al periodo d'imposta
2006   e   le  informazioni  derivanti  dall'attivita'  di  controllo
effettuata  dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della
Commissione  degli  Esperti  di cui al comma 1 del presente articolo.
Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno
valenza  ai  fini  dell'accertamento  anche  per  i periodi d'imposta
precedenti.