Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed UK18U, approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2006 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008. 3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli Esperti di cui al comma 1 del presente articolo. Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno valenza ai fini dell'accertamento anche per i periodi d'imposta precedenti.