Art. 3.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano   nei  confronti  dei  contribuenti  che  hanno  dichiarato
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85,  comma 1,  esclusi  quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
  2. Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata
-   ai   fini   della   determinazione   del   limite  di  esclusione
dall'applicazione  degli studi di settore, di cui alla lettera b) del
comma 1,  i  ricavi  devono essere aumentati delle rimanenze finali e
diminuiti   delle   esistenze   iniziali   valutate  ai  sensi  degli
articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.