Art. 8. Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia; Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), TK01U (Attivita' degli studi notarili), TK08U (Attivita' tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi medici e poliambulatori specialistici); TK16U (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U (Attivita' professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attivita' professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U (Laboratori di Analisi Cliniche); UK21U (Servizi degli studi odontoiatrici) sono approvati in via definitiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2007 Il Vice Ministro: Visco