Art. 8.
      Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006,
gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della  geologia;  Attivita'  di  studio  geologico  e  di prospezione
geognostica  e  mineraria),  TK01U  (Attivita' degli studi notarili),
TK08U (Attivita' tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici
generici  convenzionati  o  meno  con  il  SSN; Studi di radiologia e
radioterapia;  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi
medici  e  poliambulatori  specialistici);  TK16U (Amministrazione di
condomini  e  gestione  di  beni  immobili  per  conto  terzi); TK19U
(Attivita'  professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attivita'
professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U
(Laboratori   di   Analisi  Cliniche);  UK21U  (Servizi  degli  studi
odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2007
                                              Il Vice Ministro: Visco