Art. 3.

  Alla   copertura   dell'onere   di   lire   80  miliardi  derivante
dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente
riduzione  del  cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "rifinanziamento della GEPI".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.