Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "rifinanziamento della GEPI". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.