Art. 10.
Criteri per la valutazione  complessiva  nei  casi  di coesistenza di
                       piu' di due infermita'

  In   tutti   i  casi  in  cui  debba  procedersi  alla  valutazione
complessiva   di   piu'  di  due  infermita',  ciascuna  delle  quali
ascrivibile  a  categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  la
valutazione  medesima  e'  effettuata aggiungendo alla categoria alla
quale  e'  ascritta  l'invalidita'  piu'  grave quella risultante dal
cumulo  delle  altre  invalidita',  a  partire  dalle infermita' meno
gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.