Art. 11.
          Perdita totale o parziale dell'organo superstite

  Quando  il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea al
servizio  da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
perda  in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite,
la   pensione   o   l'assegno  si  liquida  in  base  alla  categoria
corrispondente  all'invalidita'  complessiva risultante dalla lesione
dei due organi.
  Lo   stesso   trattamento   compete  all'invalido  che,  dopo  aver
conseguito  pensione  privilegiata  ordinaria per perdita anatomica o
funzionale  di  uno  degli organi pari per causa di servizio, venga a
perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo
superstite.
  Nel  caso  di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti
commi  si  applicano  anche  quando  si  tratti di arti omolaterali o
controlaterali  di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato
nei  criteri  di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
  Le  indennita'  dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o
da  privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti
sono  detratte  dall'importo  dell'assegno  nei  modi stabiliti dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
  Nei  casi  di  cui al secondo comma del presente articolo l'assegno
decorre   dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della
presentazione della domanda.
  Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in
applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita
totale  o  parziale  dell'arto per causa estranea al servizio avvenga
posteriormente  alla  decorrenza  dalla  quale  e'  stato liquidato o
spetti  il  trattamento  pensionistico per la menomazione riportata a
causa di servizio.