Art. 12.
                     Assegno di incollocabilita'

  Ai  mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o
ad  assegno  delle  categorie  dalla  seconda  all'ottava,  che siano
incollocabili  ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge
2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in
quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio,
possano  riuscire  di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni  di  lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino
effettivamente  incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione
o  all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65°
anno  di  eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla
differenza  fra  il  trattamento corrispondente a quello previsto per
gli   invalidi   ascritti   alla   prima  categoria  con  assegno  di
superinvalidita'   di   cui  alla  tabella  E,  lettera  h),  esclusa
l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo
di cui sono titolari.
  Gli  invalidi  provvisti  di  assegno di incollocabilita', e per la
durata  di  questo,  vengono  assimilati,  a  tutti gli effetti, agli
invalidi  ascritti  alla  prima  categoria.  Resta  impregiudicata la
facolta'  di  chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per
aggravamento  delle invalidita' per servizio, ai sensi del successivo
articolo 14.
  Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e'
attribuito,  sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.