Art. 12. Assegno di incollocabilita' Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita', e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidita' per servizio, ai sensi del successivo articolo 14. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.