Art. 13.
Aumenti di integrazione per gli  invalidi  di  prima  categoria dal 1
                            gennaio 1979

  Dal  1 gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno
di  prima  categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo
di integrazione, un aumento annuo:
    a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;
    b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finche' minorenni.
  L'aumento  di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche
per  i  figli  che  abbiano  superato  la  minore  eta' purche' siano
comunque  inabili  a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi
con l'invalido.
  Nel  caso  di  inabilita'  temporanea  l'aumento  e'  accordato nei
termini   e   con   le   modalita'  stabilite  dai  primi  tre  commi
dell'articolo  5  della  presente  legge.  L'inabilita'  a  qualsiasi
proficuo  lavoro  e'  da  considerarsi  presunta  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta'.
  L'aumento  di  integrazione  di cui alla lettera b) del primo comma
compete  anche  per  i  figli  maggiorenni  qualora siano iscritti ad
universita'  o  ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata
del  corso  legale  degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di
eta', sempreche' risultino conviventi con l'invalido.
  Si  prescinde  dalla  condizione della convivenza quando questa sia
interrotta  per  motivi  di forza maggiore, quale l'adempimento degli
obblighi  di  servizio,  le  esigenze  di  studio o l'internamento in
luoghi di cura o in altri istituti.
  Agli  effetti  del  presente  articolo,  sono  parificati  ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
  L'aumento  di integrazione spetta anche per i figli legittimati con
provvedimento   del   giudice   competente,   per  i  figli  naturali
riconosciuti  nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per
gli  affiliati,  purche' la domanda di adozione o di affiliazione sia
stata  presentata  prima del compimento del sessantesimo anno di eta'
da  parte  dell'invalido,  ovvero anteriormente alla data dell'evento
che ne cagiono' l'invalidita'.
  L'aumento  di  integrazione  di  cui  al primo comma e' liquidato a
decorrere  dalla  data  dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e'
prodotta  oltre  il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento
di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda stessa.
  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
  I titolari di piu' pensioni possono conseguire, per ciascun figlio,
un  solo  aumento  di  integrazione.  Se  entrambi  i  genitori siano
titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno
di  superinvalidita',  l'aumento di integrazione, di cui alla lettera
b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi.
  Qualora l'invalido fruisca gia' del trattamento pensionistico, alla
liquidazione  degli  aumenti  di  integrazione  di  cui  al  presente
articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
  Nei  casi  in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al
presente  articolo  sorga  posteriormente alla data di decorrenza del
trattamento  pensionistico,  la  liquidazione degli aumenti stessi ha
effetto,  ai  fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata
di  pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto
a  percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto
agli  aumenti  di  integrazione  di  cui  al  presente  articolo,  la
soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento,
dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si e'
verificato  l'evento  che  ne  ha determinato la cessazione. Per ogni
altro  effetto  rimane  ferma  la  decorrenza  e  la  cessazione  del
beneficio  dalle  date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in
relazione  a  quelle in cui e' sorto o cessato il diritto a norma del
presente articolo.