Art. 13. Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1 gennaio 1979 Dal 1 gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: a) di L. 144.000 per il coniuge convivente; b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finche' minorenni. L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore eta' purche' siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido. Nel caso di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' stabilite dai primi tre commi dell'articolo 5 della presente legge. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', sempreche' risultino conviventi con l'invalido. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore, quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagiono' l'invalidita'. L'aumento di integrazione di cui al primo comma e' liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria. I titolari di piu' pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi. Qualora l'invalido fruisca gia' del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si e' verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui e' sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.