Art. 14.
             Aggravamento dell'invalidita' per servizio

  Quando  l'interessato  ritenga  che  sia  sopravvenuto aggravamento
delle infermita' per le quali sia stata liquidata pensione od assegno
rinnovabile  od  indennita'  per  una volta tanto, o per le quali sia
stato  emesso  provvedimento negativo perche' le infermita' non erano
valutabili  ai  fini  della  classificazione,  puo' chiedere, in ogni
tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.
  Se,  eseguiti  gli  opportuni  accertamenti  sanitari,  siano state
respinte  per  la  stessa  infermita' tre domande consecutive per non
riscontrato  aggravamento,  le ulteriori istanze sono ammesse purche'
ciascuna  di  esse  sia  prodotta  trascorso un decennio dall'anno di
presentazione   dell'ultima   domanda   di   revisione  definita  con
provvedimento negativo.
  Si  prescinde  dal termine decennale di cui al precedente comma nei
casi  di particolare urgenza dovuta alla gravita' delle condizioni di
salute  dell'interessato  da comprovarsi con certificato rilasciato a
cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla
legge 12 febbraio 1968, n. 132.
  La  domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che
ha in carico la partita di pensione.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma  del  presente  articolo,
l'interessato  deve  dichiarare,  nella  domanda,  che sono trascorsi
dieci  anni  da  quello  in cui fu presentata l'istanza in precedenza
respinta  ovvero,  ove  ricorrano  i  casi  di urgenza, deve allegare
all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.
  Si  considera  che  sia  sopravvenuto  aggravamento anche quando si
accerti  che  l'invalidita',  sebbene  non aggravata, sia tuttavia da
ascrivere  ad  una  categoria  superiore  a  quella a cui venne prima
assegnata.
  In  caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il
nuovo  assegno  decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della  presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido
prima  della  data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la
pensione  o  l'assegno  sono  liquidati  a  decorrere  dal  giorno di
presentazione della domanda di revisione.
  La  corresponsione  della  nuova pensione o del nuovo assegno viene
effettuata  con  deduzione  delle  quote  di  pensione  o  di assegno
rinnovabile, eventualmente gia' riscosse dall'interessato per periodi
successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.
  Qualora  all'invalido  spetti,  per  aggravamento  o rivalutazione,
pensione  o  assegno  rinnovabile  per  periodi in cui sia stata gia'
liquidata  indennita'  per una volta tanto, l'importo dell'indennita'
stessa,  limitatamente  a  detti  periodi,  viene recuperato mediante
trattenuta  sui  ratei  arretrati. Ove residuino altre somme a debito
dell'interessato,  il  recupero  e'  effettuato sui ratei successivi,
secondo   le  norme  contemplate  nell'articolo  2  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180.
  Nel  caso  di  una  nuova  liquidazione di indennita' per una volta
tanto,    quest'ultima   e'   attribuita   in   aggiunta   a   quella
precedentemente  fruita  e  con  effetto  dal  primo  giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando
il  limite  massimo  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 4 della
presente legge.
  Se  l'indennita'  per  una  volta  tanto  sia stata corrisposta per
invalidita'   diversa   da  quella  il  cui  aggravamento  o  la  cui
rivalutazione  da'  titolo  al conferimento della pensione od assegno
rinnovabile,  la  liquidazione  e'  effettuata  secondo  le modalita'
stabilite dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge.